Centraline Meteorologiche conformi al Decreto Legislativo n.36/2003
per
DISCARICHE, IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO, SMALTIMENTO RIFIUTI, STOCCAGGIO
Le nostre Stazioni Meteo Davis sono conformi al decreto. Tutte le discariche sono obbligate ad installare una centralina per rilevare i DATI METEOCLIMATICI
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Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
(GU n. 59 del 12-3-2003- Suppl. Ordinario n.40)
Testo aggiornato, da ultimo, al al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, pubblicato nella GU n. 304 del 31-12-2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13/2009 (GU n. 49 del 28-2-2009)
5.6 Parametri meteoclimatici
La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione
dei dati meteoclimatici.
La tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla
tabella 2, salvo una diversa prescrizione dell'autorità di
controllo, che potrà anche imporre per i casi particolari la rilevazione
in continuo, definendo altresì la modalità, la tipologia di misure,
nonchè la modalità della loro trasmissione.
tabella 2 - Dati meteoclimatici:
- precipitazioni : Giornaliera - Giornaliera, sommata ai valori mensili
- temperatura (min, max, 14 h CET): Giornaliera - Media mensile
- direzione e velocità del vento: Giornaliera
- evaporazione: Giornaliera - Giornaliera, sommata ai valori mensili
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Per ulteriori dettagli leggi il decreto N.36 nella sua interezza:
testo in vigore dal:
27-3-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 42;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per
l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 25 luglio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione dell'11 dicembre 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita'
produttive e della salute;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 (Finalità)
1. per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce
requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure,
procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile
la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e
dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra,
nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di
rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti
del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
legge comunitaria 2001".
- L'art. 42, cosi' recita:
"Art. 42 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega). -
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche
di rifiuti.
2. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2
e 3 dell'art. 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 2, ad
eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo art. 2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999;
dovra' provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo
indicato all'art. 2, comma 1, lettera d).
- La direttiva 1999/31/CE e' pubblicata in GUCE n. L 182 del 16 luglio
1999.
- Il decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, reca:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/1962/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio".
- La direttiva 91/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 078 del 26 marzo
1991.
- La direttiva 91/689/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 377 del 31 dicembre
1991.
- La direttiva 94/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 365 del 31 dicembre
1994.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle
premesse. L'art. 2, cosi' recita:
"Art. 2 (Finalita). - La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse ed e'
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata
protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna
e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato,
le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed
in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna
azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di
soggetti pubblici e privati qualificati.".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: Norme sulla
riorganizzazione del catasto rifiuti".
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni;
b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le
loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati alla
lettera c);
e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti
inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre
reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di
contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da
provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza
a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti,
nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in
particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e
sotterranee;
f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di
rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento
di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale;
g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante
operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna
al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi
da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i
rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono
esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati
al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto
di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in
attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni
come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento
per un periodo inferiore ad un anno;
h) "trattamento": i processi fisici, termici, chimici o biologici,
incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei
rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di
facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo
smaltimento in condizioni di sicurezza;
i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce
processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio,
rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e cartone;
l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
m) "percolato": liquido che si origina prevalentemente
dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla
decomposizione degli stessi;
n) "eluato": liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche
analitiche previste dal decreto di cui all'art. 7, comma 5;
o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di
gestione di una discarica, che vano dalla realizzazione e gestione della
discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale
soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione
successiva alla chiusura della discarica;
p) "detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in
possesso;
q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di
autorizzazione per una discarica;
r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese
le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
s) "autorità territoriale competente": l'autorità responsabile
dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
t) "centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie
d'accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali
sulla strada.
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. L'art. 6, comma 1, lettera a), cosi' recita:
"1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso
o abbia l'obbligo di disfarsi;".
- L'art. 7, commi 2 e 4, del citato decreto, cosi' recita:
"Art. 7 (Classficazione). - 1. (Omissis).
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad
usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimila ai rifiuti urbani
per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi
e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli
altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriali diversi da quelli di
cui alle lettere b), c) ed e).
3. (Omissis).
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui
all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.".
Articolo 3 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le
discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i
fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche o i fanghi
risultanti dalla operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini
fertilizzanti o ammendanti;
b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o
ricostruzione e riempimento o ai fini di costruzione delle discariche;
c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi
d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non
pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo
corrispondente;
d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non
pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e
dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.
3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da
impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al
deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati
dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di
minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le
disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471
reca: "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa
in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni".
Articolo 4 (Classificazione delle discariche)
1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti
categorie:
a) discarica per rifiuti inerti;
b) discarica per rifiuti non pericolosi;
c) discarica per rifiuti pericolosi.
Articolo 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in
discarica)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per
la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad
integrazione del piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 22 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello
di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato
istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
a) entro cinque ani dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173
kg/anno per abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115
kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81
kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e,
in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il
recupero di materiali o energia.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli
abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire
gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze
all'interno del territorio.
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a
darne comunicazione alla Commissione Europea.
Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. L'art. 22, cosi' recita:
"Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province ed i
comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente
articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei
cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione
delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei
rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle
aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto
dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'art. 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di
efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei
rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di
produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti
allo smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali
e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta,
della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da
smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti
di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli
altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente,
ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la
bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di
valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche
generali degli inquinamenti presenti.
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale,
che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da
attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione
necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i
piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di
accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi
regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti
necessari alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi
previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, e
tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del
piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita'
inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente
puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed
idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine
puo' avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi
finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli
imballaggi conferiti al servizio
pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui
contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del
riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero
dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere
autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e
l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali
esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal
piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti
da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia
utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.".
Articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica)
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e
Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto
legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate
come R35 in concentrazione totale =1%;
d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate
come R34 in concentrazione totale >5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo - Categoria di
rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del
1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 giugno 2000,
n. 219;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al
decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come
definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e
per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della
sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad
alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivanti;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50
ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in
quantità superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e
HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5%
in peso riferito al materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove
provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi
i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori
uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i
casi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a
1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a
partire dal 31 dicembre 2009(*).
2. E' vietato diluire o mescolare rifiuti al solo fine di renderli
conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7.
(*) N.d.R.: L'originario
termine del 1/1/2007 è stato prorogato, in un primo momento, al 31
dicembre 2008, per effetto dell'art. 6, c. 3 del D.L. n. 300/2006 (G.U.
n. 300 del 28.12.2006), convertito, con modificazioni, in L. n. 17/2007
(GU n. 47 del 26-2-2007- Suppl. Ordinario n.48) e quindi al 31 dicembre
2009, per effetto dell'art. 6 del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n.
208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente", pubblicato nella GU n. 304 del 31-12-2008
(convertito con l. n. 13/2009)
Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. L'allegato I, cosi' recita:
"Allegato I
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo : sostanze e preparati che possono esplodere per effetto
della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del
dinitrobenzene;
H2 "Comburente : sostanze e preparati che, a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile : sostanze e preparati: liquidi il cui
punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 oC (compresi i liquidi
estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi,
o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una
sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche
dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si
infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto
con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in
quantita' pericolose;
H3-B "Infiammabile : sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21 oC e inferiore o pari a 55 oC;
H4 "Irritante : sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare
una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di
gravita' limitata;
H6 "Tossico : sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati
molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche
la morte;
H7 "Cancerogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la
frequenza;
H8 "Corrosivo : sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,
possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo : sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo
o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non
ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare
origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto
di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico : sostanze e preparati che presentano o possono
presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori
dell'ambiente.
Note.
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico (e "molto
tossico ), "nocivo , "corrosivo e "irritante e' effettuata secondo i
criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata
dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno
, "teratogeno e "mutageno e riguardo all'attuale stato delle conoscenze,
precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e
l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva
67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della
Commissione.
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle
definizioni di cui all'allegato 1.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva
84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della
Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE.
Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli
organismi internazionali competenti, in particolare su quelli
dell'OCSE.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, reca:
"Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari,
ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
L'allegato G1, cosi' recita:
"Allegato G-1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate
nell'allegato I e che consistono in:
1) sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre
attivita' mediche;
2) prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari;
3) prodotti per la protezione del legno;
4) biocidi e prodotti fitosanitari;
5) residui di prodotti utilizzati come solventi;
6) sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le
sostanze polimerizzate inerti;
7) sali per rinvenimento contenenti cianuri;
8) oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione,
ecc.);
9) miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni;
10) sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici
ecc.);
11) sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione;
12) inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici;
13) resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi;
14) sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da
attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti
sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di
laboratorio, ecc.);
15) prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive;
16) prodotti di laboratori fotografici;
17) qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei
dibenzofurani policlorurati;
18) qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle
dibenzoparadiossine policlorurate.".
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, reca: "Attuazione
della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di
biocidi".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari".
- Il decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, reca:
"Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili".
- Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, reca:
"Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale
e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di
origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva
90/425/CEE".
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 reca:
"Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei
policlorotrifenili".
Articolo 7 (Rifiuti ammessi in discarica)
1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo
trattamento. Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente
fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento
delle finalità di cui all'art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i
rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai
fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi
esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa
vigente.
3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi
i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i
criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri
di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo
rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa
vigente.
5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
Articolo 8 (Domanda di autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di
una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di
tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì
contenere almeno i seguenti dati e informazioni:
a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da
depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in
termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto
dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla
trasformazione in biogas;
d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche
idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento
geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica
eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con
riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
e) metodi previsti per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire
l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di
percolato, anche in riferimento alla lettera c);
f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di
funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i
criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i
criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e
le modalità di chiusura della stessa;
h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto
secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i
programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere
indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti
causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le
conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare
riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque
dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e
alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno
all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e
la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente
sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della
discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel
quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e
sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso
prevista dell'aera stessa;
m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla
realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi
connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui
all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonchè quelli di gestione
post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal
prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della
riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti
dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001;
n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale,
qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività
sottoposta a tale procedura;
o) le indicazioni relative alle garanzie del richiedente o a
qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14.
Note all'art.
8:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. Gli articoli 27 e 28 cosi' recitano:
"Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I
soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro,
e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della
normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di
cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1,
la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una
apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati.
Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire
informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita'
del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi
degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui
ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito
delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione
rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata
domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le
operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del
provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.".
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per
territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa
istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita'
del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi
massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto
approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non
possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio
dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il
titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.
6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio, di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli
adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero
di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio
nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova
il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche'
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello
specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della
salute pubblica.".
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988,
reca: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,
la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 reca: "regolamento (CE) n. 761/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS) (Gazzetta Ufficiale n. L 114 del 24 aprile
2001)".
Articolo 9 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle
discariche)
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate
dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;
b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone
fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto
deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;
c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma
1, lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti
e limitarne le conseguenze;
d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre
equivalenti, ai sensi dell'art. 14;
e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i
contenuti del paino regionale di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni, ove esistente;
f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la
chiusura;
g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente
all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque
sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova
discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la
discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è
subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito
dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per
il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.
3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia
dell'autorizzazione al'esercizio.
4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al
rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a
carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio,
secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.
Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. Per l'art. 22, vedi note all'art. 5.
Articolo 10 (Contenuto dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto
costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e successive modificazioni.
2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22
del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione
di una discarica indica almeno:
a) l'ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell'area
interessata;
b) la categoria della discarica;
c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume
utile per il contenimento dei rifiuti;
d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono
essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice
dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e
dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti
e i mezzi tecnici utilizzati;
g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e
per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali
determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;
h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di
gestione successiva alla chiusura;
i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura
al termine della gestione operativa;
l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno,
alla regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di
rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai
controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase
post-operativa
m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino
ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le
modalità previste nell'allegato 2;
n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 14, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,
lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.
3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo
l'accettazione da parte della regione delle garanzie finanziarie di cui
all'art. 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio
per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa
alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della
discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria
per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli
lotti autorizzati.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, le informazioni contenute
nelle domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini
statistici, dall'ente competente per territorio all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e del territorio (APAT) che provvede a metterle
a disposizione degli enti interessati.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo
dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.
6. La regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del
presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative
alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
Per gli articoli 27 e 28, vedi note all'art. 8.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, reca
"Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei
rifiuti".
- L'art. 2, comma 1, lettera b) cosi' recita:
"1. La base informativa del Catasto dei rifiuti e' attuata e aggiornata
con periodicita' tipicamente pari all'annualita', attraverso:
a) omissis;
b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di
cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei
commi 5 e 8 dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61.".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
Per l'art. 28, comma 3, vedi note all'art. 8.
- Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 8.
Articolo 11 (Procedure di ammissione)
1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise
indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato,
sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei
rifiuti da collocare in discarica.
2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini
dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare
la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di
ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per
la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono
essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di
conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto
rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque,
almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.
3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore
dell'impianto deve:
a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se
previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della Comunità europea;
b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti
indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di
ammissibilità del presente decreto;
c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti
in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del
rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione
di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998;
d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le
tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai
quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e
della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità
previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi,
il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad
individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il
settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei
rifiuti trasportati;
f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto
conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10,
comma 1, lettera g), con cadenza stabilità dall'autorità
territorialmente competente e, comunque, con frequenza superiore ad un
anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati
presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente
competente per un periodo non inferiore a due mesi;
g) comunicare alla regione e alla provincia territorialmente
competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica,
ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n.
259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo n. 22, del 1997, vedi note alle
premesse. L'art. 15, cosi' recita:
"Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato
da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti
dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore
dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario
deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le
copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma
1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere
numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere
annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.".
- Il regolamento (CEE) n. 259/1993 reca: "Regolamento (CEE) n. 259/1993
del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita'
europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, reca:
"Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15,
18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22". L'allegato B cosi' recita:
"Allegato B
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
(D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 15)
Serie e numero: .. del ..../.../....
Numero registro ...
[1] Produttore/Detentore: .... ....
unita' locale: ....
C. fisc: .... N. Aut/Albo ....del .../..../.....
[2] Destinatario: .... ....
Luogo di destinazione: .... ....
C. fisc: .... N. Aut/Albo .... del .../../....
[3] Trasportatore del rifiuto: .... ....
C. fisc: .... N. Aut/Albo: .... del ../../....
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento
(...) di .... .... ....
Annotazioni: ..... .... .... .... .... .... ....
[4] Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: ....
Codice Europeo: ..../ ...
Stato fisico: .... [1] [2] [3][4].
Caratteristiche di pericolo: ....
N. Colli/contenitori: ....
[5] Rifiuto destinato a: .... (recupero/smaltimento)
Caratteristiche chimico-fisiche: ....
[6] Quantita': .... (-) kg o litri P. lordo: .... Tara:
....
(-) Peso da verificarsi a destino.
[7] Percorso (se diverso dal piu' breve): ....
[8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO]
....
[9] Firme:
Firma del produttore/detentotore:* .... *
Firma del trasportatore : * .... *
[10] Cognome e nome conducente ....
Targa automezzo: .......................
Targa rimorchio: ........................
Data/ora inizio trasporto: .... del ..../..../....
[11] - Riservato al destinatario -
Si dichiara che il carico e' stato:
(-) accettato per intero
(-) accettato per la seguente quantita' (kg o litri):
....
(-) respinto per le seguenti motivazioni: .. ....
Data .... Firma del destinatario: * .... *
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
L'art. 12, comma 1, lettera d) e comma 2, cosi' recita:
"1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio
del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) - c) (omissis);
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre,
contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.".
- Per il regolamento (CEE) n. 259/1993 vedi note all'art. 11.
Articolo 12 (Procedura di chiusura)
1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è
avviata:
a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti
dall'autorizzazione;
b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita
autorizzazione della regione competente per territorio;
c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi,
tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa
dell'Ente competente per territorio.
2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo
la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in
particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche,a
quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),
tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed
e).
3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente
chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio
dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione
finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), e comunicato a
quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non
comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore
relativamente alle condizioni, stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo
la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della
manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della
gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica
può comportare rischi per l'ambiente.
Articolo 13 (Gestione operativa e post-operativa)
1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere
rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa e di ripristino
ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i), nonché
le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela
delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità
degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve,
inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.
2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono
essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla
chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la
discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In
particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del
biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere
interessate.
3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori,
celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica
dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei
rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni
dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento
dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente
territoriale competente, secondo le modalità fissate
dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della
gestione della discarica e dei programmi si controllo e sorveglianza,
nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati.
In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento
stagionale;
b) prezzi di conferimento;
c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative
procedure di trattamento e smaltimento;
d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di
trattamento e smaltimento;
e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini
della loro ammissibilità in discarica, nonchè sulle matrici ambientali.
6: Il gestore deve , inoltre, notificare all'autorità competente anche
eventuali significativi effetti negatici sull'ambiente riscontrati a
seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi
alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure
correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
Articolo 14 (Garanzie finanziarie)
1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della
discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata
per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed
alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di
autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo
10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.
2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica
assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è
commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso
di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la
post-chiusura può essere prestata per lotti.
3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro
complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle
operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura
della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine
maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:
a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni
dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni
dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi
dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 384, e devono essere
prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi
indicati nei citati commi.
5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della
capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri
previsti è ridotto nella misura del 40%.
6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti
secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia
finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per
rifiuti inerti.
Note all'art. 14:
- La legge 10 giugno 1982, n. 348, reca: "Costituzione di cauzioni con
polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri
enti pubblici. L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una
cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere
costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successice
modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui
all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel
territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi.".
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, supplemento
ordinario. L'art. 2, cosi' recita:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico
si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta'
metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui
partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.".
Articolo 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)
1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve
coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui
costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi
stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura
per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).
Articolo 16 (Sanzioni)
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è
punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto
legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque
viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui
all'articolo 11.
2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, coma 4,
diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai
criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione
di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Nota all'art. 16:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1977, vedi note alle
premesse. L'art. 51, commi 3 e 5 cosi' recita:
"3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto
da uno a tre anni, e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento
di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la
confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di
proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. (Omissis).
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua
attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti e' punito con la
pena di cui al comma 1, lettera b).".
Articolo 17 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre
2008(*), i rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2008(*) è consentito lo smaltimento
nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di
accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato
interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui
all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994,
nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per i rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente
avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II
categoria, tipo B;
c) nelle discariche per i rifiuti pericolosi, ai rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza
categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il
gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di
adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.
4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di
cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della
discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione
e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni
caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità
competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle
categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a
favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della
garanzia finanziaria.
4-bis. Il provvedimento
con cui l'autorita' competente approva i piani di adeguamento,
presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi
e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23
marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento, che non puo' essere successivo al 1° ottobre 2008.(**)
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma
4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.(**)
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3,
l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della
discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2. e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo
de paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato
interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano
validi fino al 31 dicembre 2009(*) i valori limite e le
condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;
b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994.
7. Le regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.
(*) N.d.R.: L'originario termine del 16 luglio 2005 è stato prorogato al 31 dicembre 2005 con D.L. 30 giugno 2005, n. 115. In sede di conversione del D.L. in L. 17 agosto 2005, n. 158 (G.U. n. 194 del 22.8.2005), all'art. 11, c. 1 bis, è stato precisato che: "La disposizione di cui al comma 1 (n.d.r. dell'art. 11, d.l. 115/2005) non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha quindi ulteriormente prorogato il termine al 31 dicembre 2006. Si riporta di seguito il comma 9 dell'art. 11-quaterdecies: 9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il termine è stato poi
ancora prorogato al 31 dicembre 2007 per effetto del comma 184 dell'art.
1 della Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006 - GU n. 299 del
27-12-2006- Suppl. Ordinario n.244). Si riporta di seguito il testo:
"184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) (...); b) (...); c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre
2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo
A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono
materiali di matrice cementizia contenenti amianto".
Successivamernte, l'art. 1, c. 166 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285, ha modificato l'art. 1, c. 184 della Finanziaria 2007, sopra riportato, prorogando ulteriormente il termine sino al 31 dicembre 2008. Di seguito il testo:
"All’articolo 1, comma 184,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le
seguenti: «e per l’anno 2008»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008»."
L'art. 5 del D.L. n. 208/2008, modificando l'art. 1, c. 184 della l. n. 296/2006, ha prorogato i termini al 31 dicembre 2009. Di seguito il testo:
"Art. 5.
Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(...)
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
(...)"
Successivamente, in sede di conversione in legge del d.l. n. 208/2008, la citata lettera b) è stata soppressa. Il regime transitorio è quindi regolato dal nuovo testo dell'art. 5, di cui si riportano i commi 1 e 1bis:
"Art. 5.
Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia
di adeguamento delle discariche nonche' di modello unico di
dichiarazione ambientale
1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei
rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' prorogato fino al 30 giugno 2009.
Il presidente di una regione o di una provincia autonoma puo' chiedere,
limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che
tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da
presentare entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata
relazione indicante modalita' e tempi di adeguamento delle discariche
alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36. L'adeguamento dovra' essere perentoriamente ultimato entro il 31
dicembre 2009. La proroga e' disposta con provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa
valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso
Ministero, ed avra' efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al
termine massimo del 31 dicembre 2009.
(...)
(**) N.d.R.:
Lettera aggiunta dal D.L. n. 59 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella GU
n. 84 del 9-4-2008, convertito in L. n. 101/2008
Note all'art.
17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, reca:
"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione,
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". L'art. 6, cosi'
recita:
"Art. 6 (Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita'
di smaltimento dei rifiuti di amianto). - 1. I rifiuti di amianto devono
essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica
di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei
vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982,
appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento puo' avvenire in impianti gia' esistenti ovvero in
nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di
rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di
impianto a cio' esclusivamente destinata e che vengano previste in sede
organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento
dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in
carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica
dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la
possibilita' di messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti
amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali
rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982, e'
consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo
A, purche' tali rifiuti provengano esclusivamente da attivita' di
demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate,
eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di
gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto
durante le operazioni di movimentazione.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141, reca: "
Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e
per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
L'art. 5, commi 6 e 6-bis cosi' recita:
"6. Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i
rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i
rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di
smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B.
Per casi di comprovata necessita' e per periodi di tempo determinati il
presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo'
autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite
prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti
della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di
necessita', con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e
alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai
tempi di attuazione delle stesse, nonche' alle eventuali integrazioni
del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro
dell'ambiente si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento del
relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si
intende
acquisita.".
- Per l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi
note all'art. 8.
ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 3)
(articolo 9, comma 1)
CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA
1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
1.1. UBICAZIONE
Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di
discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:
· aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
· aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
· aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Le discariche non devono essere normalmente localizzate:
· in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale;
· in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione
accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli
alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
· in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo,
essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari
a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da
adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con
l'autorità di bacino laddove costituita;
· aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell'art. 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la
realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al comma
precedente.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del
luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure
correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un
grave rischio geologico.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutata la condizioni
locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti
parametri:
· distanza dai centri abitati;
· fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti,
elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree
degradate a risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.
1.2 PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
1.2.1 Criteri generali
L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica
devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento
del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali.
Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia
ritenuto necessario dall'ente territoriale competente.
La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque
superficiali deve essere realizzata mediante la combinazione di una
barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore
durante la fase di esercizio e mediante l'aggiunta a chiusura della
discarica di una copertura della parte superiore durante la fase
post-operativa.
Qualora la barriere geologica non presenti le caratteristiche di seguito
specificate, la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle
acque superficiali deve essere realizzata attraverso il completamento
della stessa con un sistema barriera di confinamento.
1.2.2. Barriera geologica
La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e
idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da
assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi
per il suolo e le acque superficiali e sotterranee. Il substrato della
base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica
naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno
equivalente a quello risultante sai seguenti criteri:
· conducibilità idraulica k
≤ 1 x 10 -7 m/s;
· spessore
≤1 m.
Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale
devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni
di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un
sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca
una protezione equivalente.
Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve
essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della
quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non
confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.
La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non
inferiore a 0,5 metri.
1.2.3. Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai
seguenti criteri:
· isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
· minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
· riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
· minimizzazione dei fenomeni di erosione;
· resistenza agli assestamenti ad a fenomeni di subsidenza localizzata.
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato
costituita, dall'alto verso il basso, almeno dei seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore
≥1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura
ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione
adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere
sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato drenante con spessore
≥0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente
idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);
3. strato minerale superiore compattato di spessore
≥0,5 m e di bassa conducibilità idraulica;
4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli
elementi superiori e costituito da materiale drenante.
1.3. CONTROLLO DELLE ACQUE
In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese
misure adeguate per:
· limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel
corpo della discarica;
· impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo
della discarica.
Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità
competente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione. La
gestione di detto sistema deve minimizzare il battente idraulico di
percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi
di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere
avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantire lo
scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in
materia.
1.4. STABILITA'
Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi
mediante specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato
geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei
carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a
cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione della discarica.
Deve essere, altresì, verificata in corso d'opera la stabilità del
fronte dei rifiuti scaricato e la stabilità dell'insieme terreno di
fondazione-discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei
pendii e delle coperture, anche ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.127 del 1° giugno 1988.
Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, così
come elencati nei decreti del Ministro dei lavori pubblici in data 5
marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 1984,
le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche,
introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico
di più alta intensità prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture
in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici in data 6 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
1.5. DISTURBI E RISCHI
Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i
disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:
· emissioni di odori e polvere;
· materiali trasportati dal vento;
· uccelli parassiti ed insetti;
· rumore e traffico;
· incendi.
1.6. BARRIERE
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero
accesso al sito. Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea
autoctona al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.
I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il
sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un
programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.
1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
Gli impianti di discarica devono essere dotati, direttamente o
tramite apposita convenzione, di laboratori che operano in regime di
qualità secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni per le
specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.
1.8. MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad
emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di
materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di
contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad
impedire la dispersione stessa.
Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la
stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.
L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare
fenomeni di instabilità.
IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI
2.1. UBICAZIONE
Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non
pericolosi non devono ricadere in:
· aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
· aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
· territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
· aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
· aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Gli impianti non vanno ubicati di norma:
· in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio
sismico di 1^ categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio
1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività
vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed
intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
· in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale;
· in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione
accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli
alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
· in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
· in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo,
essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari
a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da
adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con
l'autorità di bacino laddove costituita.
Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la
realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti
sopradescritti.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del
luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure
correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un
grave rischio ecologico.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni
locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:
· distanza dai centri abitati;
· collocazione in aree a rischio sismico di 2^ categoria così come
classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti
attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla
base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
· collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari
definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si
ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91;
· presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici
Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano
rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al
fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la
distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei enti
dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici
significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non
inferiore a 5 anni.
2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI
Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle
matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti
tecnici:
· sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
· impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
· impianto di raccolta e gestione del percolato;
· impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per
discariche dove sono smaltiti i rifiuti biodegradabili);
· sistema di copertura superficiale della discarica.
Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei
presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del
percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune
pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.
2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO
Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a
minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei
rifiuti.
Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono
essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a
mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più
intense contempo di ritorno di 10 anni.
Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e
smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto
stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a
30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.
Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in
modo da:
· minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della
discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di
estrazione;
· prevenire intasamenti od occlusioni per tutto il periodo di
funzionamento previsto;
· resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
· sopportare i carichi previsti.
Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto
tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La
concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui
contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il
concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica.
2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
2.4.1. Criteri generali
L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare
le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle
acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare
un'efficiente raccolta del percolato.
La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve
essere realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione
della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e
delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e
durante la fase post-operativa anche mediante copertura della parte
superiore.
2.4.2. Barriera geologica
Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve
consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti
di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai
seguenti criteri:
· discarica per rifiuti non pericolosi: k
≤ 1 x 10-9 m/s e s
≥ 1 m;
· discarica per rifiuti pericolosi: k
≤ 1 x 10-9 m/s e s
≥ 5 m ;
La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera
geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere
opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni
di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un
sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca
una protezione equivalente.
Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del
fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto
al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale
minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee
a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella
discarica.
Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di
confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero
confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non
confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con
un franco di almeno 2 m.
Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono
garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale
compattato (caratterizzato da uno spessore si almeno 100 cm con una
conducibilità idraulica k
≤ 10-7 cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi
compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.
L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un
sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a
diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione
di materiale drenante.
Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema
barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una
protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e
realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che
vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal caso
dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema
barriera di confinamento .
Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di
sconfinamento deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti
atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e
di esercizio della discarica.
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile,
deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore
≥ 0,5 m.
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve
conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del
percolato ai sistemi di raccolta.
2.4.3. Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai
seguenti criteri:
· isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
· minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
· riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
· minimizzazione dei fenomeni di erosione;
· resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato
costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore
≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di
copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una
protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere
sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore
≥ 0.5 m in grado di impedire la formazione di un battente
idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);
3. strato minerale compatto dello spessore
≥ 0.5 m e di conducibilità idraulica di
≥ 108 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un
rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di
rifiuti pericolosi;
4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da
eventuali intasamenti, con spessore
≥ 0.5 m;
5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta
messa in opera degli strati sovrastanti.
Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti
cellulosiche, comporta le trasformazione in biogas di circa un terzo
della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere
conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della
copertura finale.
La copertura superficiale come sopra descritta deve garantire
l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti
previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema
barriera di confinamento .
La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post
esercizio può essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui
struttura può essere più semplice di quella sopra indicata, finalizzata
ad isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento.
Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione
al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di
minimizzarne l'infiltrazione nella discarica.
La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da
consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.
2.5. CONTROLLO DEI GAS
Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere
dotati di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima
efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.
La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al
minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è
quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di
una ristretta fascia di rispetto.
Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può
danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un
piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale
sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.
E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato
all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la
continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato
eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la
natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase
post-operativa.
Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per
l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere
eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.
Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia,
anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo
pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per
l'ambiente.
Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione
del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a
temperatura T>850°, concentrazione di ossigeno
≥ 3% in volume e tempo di ritenzione
≥ 0,3 s.
Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in
esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la
formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato
all'articolo 13, comma 2.
2.6. DISTURBI E RISCHI
Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed
i rischi provenienti dalla discarica e causati da:
· emissioni di odori, essenzialmente dovuti al gasi di discarica;
· produzione di polvere;
· materiali trasportati dal vento;
· rumore e traffico;
· uccelli, parassiti ed insetti;
· formazione di aerosol;
· incendi.
2.7. STABILITA'
Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a
mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato
geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei
carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a
cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della
discarica.
Inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte
dei rifiuti scaricati, come al successivo punto 2.10, e la stabilità
dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento
alla stabilità dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, tenendo conto dei
normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.
2.8. PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero
accesso al sito di persone ed animali.
Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un
programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di
discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.
La coperture giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve
contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.
2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi
devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di
laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la
gestione dell'impianto.
La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a
gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve
essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale
addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli
agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti.
In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di
protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato.
Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve
essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di
intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma
di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
2.10 MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE
E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi
soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di
contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire
tale dispersione.
Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la
stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.
I rifiuti vanno deposti in strati compatti e sistemati in modo da
evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%.
La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di
limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e
progressivo dell'area della discarica.
L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata
compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità.
Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli
agenti atmosferici, e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia
e dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale
deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al
conferimento dei rifiuti.
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni
moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di
materiali adeguati; è richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti
con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e
caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche
con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei
volatili e l'emissione di odori.
Qualora le tecniche precedentemente esposte di rivelassero insufficienti
ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è
posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e
derattizzazione.
Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in
distinte aree della discarica, tra loro opportunamente separate e
distanziate.
3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI DEPOSITO SOTTERRANEO DEI
RIFIUTI.
Il deposito sotterraneo dei rifiuti può essere realizzato per lo
smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
- rifiuti inerti;
- rifiuti non pericolosi;
- rifiuti pericolosi.
3.1. Protezione delle matrici ambientali
3.1.1 Criteri generali
Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve
garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la
barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture
artificiali, costituiscono un sistema che come tutti gli altri aspetti
tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.
Deve essere dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a
lungo termine nei confronti delle matrici ambientali.
3.1.2. Barriera geologica e stabilità
Deve essere effettuata un indagine di dettaglio della struttura
geologica di un sito, con ricerche ed analisi della tipologia delle
rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad
accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito
sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la
struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici
circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali
strutture.
La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e
modelli predittivi, La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti
depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera
sistematica.
E' necessario accertare che:
a) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né
sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che
possano danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o
consentire un contatto con la biosfera;
b) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenire il
crollo durante l'utilizzo;
c) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad
assicurarne la compatibilità con le proprietà geomeccaniche della roccia
ospitante;
E' indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle
rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle
acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e
l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonché una
descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va
valutata anche l'incidenza della variabilità sul sistema geochimico.
Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma,
la roccia che circonda i rifiuti deve rivestire un duplice ruolo:
a) roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;
b) strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di
anidride), che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle
acque sotterranee di penetrare nella discarica e, che impedisce ai
liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei
punti in cui tale barriera geologica è attraversata da pozzi e
perforazioni è necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni
per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente
dopo la cessazione delle attività del deposito sotterraneo. Se
l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività della
discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è indispensabile
sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua,
progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale
profondità, in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera
ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di
smaltimento.
Nelle miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di
contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la
biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un
evento geologico a lungo termine come il movimento terrestre o
l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare).
Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti subiscono
alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre
tenere conto delle conseguenze di possibili effetti sfavorevoli.
Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio
sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia di metri; la roccia
dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o
il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria.
A tale scopo ci si può servire di una miniera non più sfruttata per le
attività estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.
Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento
totale e quindi è necessario costruire una struttura di deposito
sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale degli strati
circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così
effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sarà quindi
la capacità dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli
agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di una fuga da una
struttura di questo tipo.
Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in
maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse
componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia
dura il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera
per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee. Lo stoccaggio
nella roccia dura deve rispettare tale requisito, impedendo che
qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera
- e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto
con essa - in quantità o concentrazioni tali da provocare effetti
nocivi. E' necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e
nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.
Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle
strutture artificiali può portare alla formazione di gas nel deposito
sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale
fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di
questo tipo.
3.1.3.Valutazione idrogeologica
Deve essere condotta un'indagine approfondita delle caratteristiche
idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento delle acque
sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle informazioni
sulla conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei
gradienti idraulici.
3.1.4. Valutazione dell'impatto sulla biosfera
E' indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere
toccata dal deposito sotterraneo. Vanno svolti anche studi di base per
determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale
locale.
3.1.5. Valutazione della fase operativa
Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare:
a) la stabilità delle cavità;
b) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i
rifiuti e la biosfera;
c) che non esistono rischi inaccettabili per il esercizio dell'impianto.
L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere
un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici
relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al
programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non
rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la
robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito
stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai termini
dell'articolo 6 e del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, non è
consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla
combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste
(temperatura, umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti
provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non identificata.
Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una
via di contato tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I
diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in
categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti,
accertando che non esistono rischi di una rottura del contenimento
dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.
ALLEGATO 2
(articolo 8, comma 1)
(articolo 9, comma 1)
PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI GESTIONE
POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, FINANZIARIO
1. Principi generali
Il presente allegato stabilisce le modalità di gestione e le
procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e
post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto
negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive.
Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle
procedure di chiusura di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi
effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure
correttive.
Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle
procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti
durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito
medesimo.
Definisce inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo
minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15.
I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione
post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il
quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione
verifica che:
· le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;
· la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente;
· il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale
al termine delle attività.
I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione
post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei
contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati
dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi digestione
operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della
discarica affinchè:
· i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri
stabiliti per ciascuna categoria di discarica;
· i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano
regolarmente;
· i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
· le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
· il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia
condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei
parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie
limite di accettabilità;
· il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.
Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità
almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorità di controllo
i risultati complessivi dell'attività della discarica con riferimento ai
seguenti dati:
· quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti
smaltiti;
· volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura
giornaliera e finale delle celle;
· volume finale disponibile;
· produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il
trattamento/smaltimento;
· quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero
d'energia (kWh/anno);
· risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle
emissioni.
2. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure
necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano
condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del
presente decreto e dell'autorizzazione.
2.1. Elementi del piano
Il piano riporta la descrizione di:
· modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia
degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il
contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle
perdite di percolato nel corso del conferimento;
· procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del
formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali
prelievi di campioni e relative modalità di campionamento e analisi);
· modalità e criteri di deposito in singole celle;
· criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle
misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato;
· procedura di chiusura;
· piano di intervento per condizioni straordinarie quali:
- allagamenti;
- incendi;
- esplosioni;
- raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;
- dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente;
3. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il
gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area
della discarica e chiusura della stessa.
Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso
dell'area tenendo conto:
· Del fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
· Dell'eventuale formazione di percolato e biogas;
· Del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle
emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa;
· Della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque
meteoriche dell'area stessa.
3.1. Elementi del piano
Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino
ambientale:
· il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su
morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo,
idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione
agricola e faunistici;
· le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;
· gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
· la destinazione d'uso dell'area;
· i tempi e le modalità di esecuzione dl recupero e della sistemazione
ambientale;
· la documentazione cartografica ed eventuali analisi.
Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una
copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le
seguenti procedure:
· la ricostituzione dello strato edifico (minimo di 30 cm di spessore)
deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato
precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche
chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito
d'intervento; per il miglioramento della fertilità deve essere
utilizzato in via preferenziale compost di qualità come ammendante;
· sullo strato edifico si deve procedere nella realizzazione di un
inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni
pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa
movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione
(ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
· nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si
deve procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione
finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo
ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane e
zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive
appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed
adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
· durante la piantumazione e successivamente all'intervento di
ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione
per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è
necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si
devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le
più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale.
4. PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA
Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e
condizioni della fase di gestione post-operative della discarica e le
attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con
particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei
presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica
mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.
4.1. Elementi del piano
Il piano deve riportare la descrizione delle manutenzioni da
effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire che anche in
questa fase il processo evolutivo della discarica - nei suoi vari
aspetti - prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la
discarica alla fase ultima, in cui si può considerare praticamente
inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente.
Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni
relative a:
· manutenzione per mantenere in buona efficienza;
· recinzione e cancelli di accesso;
· rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
· viabilità interna ed esterna;
· sistema di drenaggio del percolato;
· rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
· sistema di impermeabilizzazione sommatale;
· copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci,
sostituzione delle essenze morte;
· pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque
sotterranee;
· modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo
comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.
5. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
Il piano di sorveglianza e controllo di cui alla lettera i)
dell'articolo 8, comma 1, deve essere costituito da un documento
unitario, comprendente le fasi di realizzazione, gestione e
post-chiusura, relativo a tutti i fattori ambientali da controllare, i
parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misure dei
campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati.
Il piano è finalizzato a garantire che:
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali
sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per
l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato
nella gestione;
e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché
ai risultati delle campagne di monitoraggio.
Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di
personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle
periodicità riportati come esemplificativi nele tabelle 1 e 2 del
presente allegato su:
· acque sotterranee;
· percolato;
· acque di drenaggio superficiale;
· gas di discarica;
· qualità dell'aria;
· parametri meteoclimatici;
· stato del corpo della discarica.
I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori
competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche
ufficiali.
5.1. Acque sotterranee
Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente
eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente
riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure
correttive.
Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e
significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, in
modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a distanza
sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle,
tenuto conto della direzione di falda.
Nei punti di monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di
falda. E' opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo
del livello di falda. E' opportuno installare una sonda per il
rilevamento in continuo del livello della falda in caso di modesta
soggiacenza della falda.
Il pianori monitoraggio deve comprendere almeno i parametri
fondamentali, contrassegnati con l'asterisco, riportati nella tabella 1
del presente Allegato; per un monitoraggio significativo è importante
effettuare tutti i rilevamenti analitici di cui alla citata tabella 1,
in particolare in presenza di valori anomali dei parametri fondamentali
e comunque almeno una volta l'anno.
I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni
locali della qualità delle acque freatiche.
In particolare, in funzione della soggiacenza della falda, delle
formazioni idrogeologiche specifiche del sito e della qualità delle
acque sotterranee dovrà essere individuato il livello di guardia per i
vari inquinanti da sottoporre ad analisi.
In caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare
il paino d'intervento prestabilito, così come individuato
nell'autorizzazione; è necessario altresì ripetere al più presto il
campionamento per verificare la significatività i dati.
5.2. Acque meteoriche di ruscellamento
In situazioni di particolare vulnerabilità ambientale il piano
provvederà ad individuare i parametri e la frequenza di analisi relativi
alle acque di drenaggio superficiale.
5.3. Percolato
In presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono
essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la
misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti
separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area.
Il controllo delle acque superficiali deve essere fatto in almeno due
punti, di cui uno a monte e uno a valle della discarica.
Il controllo del percolato e dell'acqua superficiale, in caso di
contatto fra le due matrici, deve essere effettuato prelevando un
campione rappresentativo della composizione media.
Deve essere misurata la quantità di perolcato prodotto e smaltito, da
correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico
del percolato.
I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda
della composizione dei rifiuti depositati in discarica; vanno indicati
nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente
decreto, e devono tenere conto dei criteri di ammissibilità di cui al
decreto previsto dall'articolo 7, comma 5.
5.4. Emissioni gassose e qualità dell'aria
Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e
rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve
essere previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e
diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali
fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa.
A tal proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente
alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche
nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere un piano d'intervento da
realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi.
I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere
almeno CH4, CO2, O2, con regolarità mensile, altri parametri quali H2,
H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili in relazione
alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a
caratterizzare quantitativamente il gas di discarica.
La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla tabella 2,
salvo un a diversa prescrizione dell'Autorità di controllo.
L'autorità di controllo stabilirà anche eventuali misure per
l'identificazione di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo.
La valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della
discarica deve essere effettuata con modalità e periodicità da definirsi
in sede di autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo
dipendono dalla topografia dell'area da monitorare. Di norma è opportuno
prevedere almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale
del vento dominante nel momento di campionamento, a monte e a valle
della discarica."
5.5 Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o
contenenti amianto
Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti
amianto, il parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo è la
concentrazione di fibre nell'aria. La frequenza delle misure viene
fissata all'interno del piano di sorveglianza e controllo.
Per la valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri
cautelativi di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della
sanità in data 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1994. Per questo tipo di monitoraggio
si adotteranno tecniche analitiche di MOCF.
5.6 Parametri meteoclimatici
La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione
dei dati meteoclimatici.
La tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla
tabella 2, salvo una diversa prescrizione dell'autorità di controllo,
che potrà anche imporre per i casi particolari la rilevazione in
continuo, definendo altresì la modalità, la tipologia di misure, nonchè
la modalità della loro trasmissione.
5.7 Morfologia della discarica
La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e
quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono essere
oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali.
Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta
all'assestamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas.
In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli
assestamenti e la necessità di conseguenti ripristini della superficie,
secondo la periodicità minima prevista in tabella 2.
Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee
|
Parametri |
*=Parametri fondamentali |
|
*pH |
|
|
*temperatura |
|
|
*Conducibilità elettrica |
|
|
*Ossidabilità Kubel |
|
|
BOD5 |
|
|
TOC |
|
|
Ca, Na, K |
|
|
*Cloruri |
|
|
*Solfati |
|
|
Fluoruri |
|
|
IPA |
|
|
*Metalli: Fe, Mn |
|
|
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr Vi, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn |
|
|
Cianuri |
|
|
*Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico |
|
|
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) |
|
|
Fenoli |
|
|
Pesticidi fosforiti e totali |
|
|
Solventi organici aromatici |
|
|
Solventi organici azotati |
|
|
Solventi clorurati |
|
Tabella 2 - Parametri da misurare e frequenza minima delle misure*
|
|
Parametro |
Frequenza Misure di gestione operativa |
Frequenza Misure gestione post- operativa |
|
Percolato
|
Volume |
Mensile |
Semestrale |
|
Composizione |
Trimestrale |
Semestrale |
|
|
Acque superficiali di drenaggio |
Composizione |
Trimestrale |
Semestrale |
|
Qualità dell'aria |
Immissioni gassose potenziali e pressione atmosferica |
Mensile |
Semestrale |
|
Gas di discarica |
Composizione |
Mensile |
Semestrale |
|
Acque sotterranee
|
Livello di falda |
Mensile |
Semestrale |
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Composizione |
Trimestrale |
Semestrale |
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Dati meteoclimatici
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precipitazioni |
Giornaliera |
Giornaliera, sommata ai valori mensili |
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Temperatura (min, max, 14 h CET) |
Giornaliera |
Media mensile |
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Direzione e velocità del vento |
Giornaliera |
non richiesta |
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Evaporazione |
Giornaliera |
Giornaliera, sommata ai valori mensili |
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Umidità atmosferica (14 h CET) |
Giornaliera |
Media mensile |
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Topografia dell'area
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Struttura e composizione della discarica |
Annualmente |
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Comportamento d'assestamento del corpo della discarica |
Semestrale |
Semestrale per i primi 3 anni quindi annuale |
*Almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1.
PIANO FINANZIARIO
La garanzia che il prezzo minimo di cui al punto 1 copra realmente
tutti i costi, inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura, è
assicurata dalla presentazione di un piano economico finanziario che
deve tenere conto dei seguenti fattori:
1. il costo industriale predisposto in funzione di:
- costi relativi a spese di investimento per la costruzione
dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di
opere di mitigazione ambientale;
- spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed
ai mezzi d'opera utilizzati;
- spese generali e tecniche;
- spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del
periodo successivo alla chiusura;
3. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
Con frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente una
relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a
seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di:
a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno
successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c) nuove perizie di variante.
7. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE
7.1 L'autorità competente provvede ad approvare i piani di gestione
operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di
sorveglianza e controllo, nonché il piano finanziario di cui
all'articolo 8, predisposti secondo quanto previsto dall'allegato 2.
In particolare l'approvazione del piano di sorveglianza e controllo, che
deve prevedere l'assenso degli Enti addetti al controllo, comporta anche
l'individuazione dei parametri da analizzare da parte del soggetto
gestore per le varie matrici ambientali, la loro periodicità e le
modalità di prelievo, trasporto ed analisi dei campioni, in modo che
tutti i soggetti coinvolti adottino procedure uniformi ed omogenee.
7.2 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente deve
provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai
soggetti titolari degli interventi e verificare che siano state condotte
le attività preliminari di seguito specificate:
· individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali
emergenze delle stesse, che piccono essere interessate dalle attività
della discarica;
· ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto
delle risorse idriche, andamento del flusso idrico sotterraneo,
determinazione dei principali parametri idrogeologici, definizione
dell'escursione stagionale del livello piezometrico, valutazione della
qualità delle acque sotterranee, a seguito di specifiche misurazioni. A
tal proposito, i punti di misura devono essere quotati (in m s.l.m.) con
precisione almeno centimetrica e si deve fissare un punto di misurazione
nella zona d'afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di
misurazione nella zona di deflusso, tenendo conto della necessità di
individuare con tempestività l'immissione accidentale di percolato.
Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica
specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività
l'emissione accidentale di percolato nelle acque sotterranee;
· Conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque
sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento
per eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato
almeno nei tre punti di cui al comma precedente.